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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3887 del 17/02/2020 (Rv. 656955 - 01)

Funzionario onorario - Sindaco di un comune - Controversia concernente il rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fatti costitutivi della pretesa azionata antecedenti o successivi alla entrata in vigore dell'art_ 7 bis del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015 - Irrilevanza - Fondamento.

La controversia concernente la richiesta di condanna al rimborso delle spese legali sostenute dal funzionario onorario - nella specie, Sindaco di un Comune - per la difesa in un procedimento penale a cui sia stato sottoposto per fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attiene all'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo, essendo l'ente locale tenuto a far luogo al predetto rimborso ove ne ricorrano i presupposti di legge ed esulando, nel caso, apprezzamenti di natura discrezionale. Ne consegue che è irrilevante, al fine della soluzione della questione di giurisdizione, accertare se i fatti costitutivi della pretesa azionata si siano verificati in epoca anteriore o successiva all'entrata in vigore dell'art_ 7 bis del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, posto che, ai sensi di tale disposizione, l'ammissibilità del rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, nel limite massimo di determinati parametri, non è subordinata a scelte o a valutazioni discrezionali della P.A., ma si ricollega al riscontro di requisiti previsti da normativa di fonte primaria; né, d'altra parte, la circostanza che tale rimborso sia ammissibile, ai sensi della citata disposizione, "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", è suscettibile di incidere sulla posizione soggettiva dell'amministratore locale, degradandola a interesse legittimo, trattandosi di previsione di ordine contabile, dovuta alla necessità di rispettare l'equilibrio di bilancio, che non assegna all'ente territoriale potestà discrezionali nei confronti del suo amministratore.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3887 del 17/02/2020 (Rv. 656955 - 01)

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