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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6456 del 06/03/2020 (Rv. 657210 - 01)

Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Azione contrattuale promossa da consumatore - Giurisdizione - Criterio di individuazione - Determinazione dello Stato membro e del giudice territorialmente competente - Difformità con la “lex fori” - Conseguenze.

L'art. 18, comma 1, del Regolamento CE n. 1215 del 2012, nel prevedere che "l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore", non si limita ad individuare l'ordinamento munito di giurisdizione, ma identifica anche il giudice che, all'interno di esso, ha la competenza per la decisione della causa; tuttavia, essendo la locuzione "giudice del luogo" riferita alla giurisdizione dello Stato membro nel suo complesso ovvero indifferentemente inteso, è affidata esclusivamente alla "lex fori" la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, giacché la violazione delle norme di competenza del citato Regolamento rileva soltanto se si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso da quello dovuto.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6456 del 06/03/2020 (Rv. 657210 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041