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Banca affidataria di servizio di tesoreria comunale – Cass. n. 24111/2020

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorizzazioni e concessioni - Banca affidataria di servizio di tesoreria comunale - Domanda del Comune di restituzione di indebito conseguente all'applicazione di capitalizzazione trimestrale ed interessi legali non dovuti - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La controversia introdotta da un Comune per ottenere dalla banca concessionaria del servizio pubblico di tesoreria comunale la restituzione di un indebito monetario quale effetto di una pronuncia dichiarativa di invalidità o inesistenza della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di commisurazione ultralegale dei medesimi, appartiene alla giurisdizione ordinaria, atteso che la domanda non pone in discussione il rapporto concessorio, nel suo aspetto genetico o funzionale, ma contesta il fondamento della praticata commisurazione del debito per interessi, così rientrando nella clausola di deroga di cui all'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, il quale esclude dalle controversie relative a concessioni di pubblici servizi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 24111 del 30/10/2020 (Rv. 659450 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

24111

2020