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Previdenza complementare - comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico – Cass. n. 22807/2020

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico - Domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione-contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli artt. 26, comma 20, della l. n. 448 del 1998, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 252 del 2005, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo all'inadempimento di prestazioni di contenuto strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 22807 del 20/10/2020 (Rv. 659049 - 01)

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