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Domanda di accertamento di un illecito extracontrattuale per divulgazione di notizia lesiva – Cass. n. 28675/2020

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Art. 7, n. 2, del reg. UE n. 1215/2012 - Domanda di accertamento di un illecito extracontrattuale per divulgazione di notizia lesiva - Giurisdizione - Individuazione - Fattispecie.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, quando la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato dall'articolo 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; alla luce di tale criterio e della chiara e costante interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia dell'Unione europea, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno, coincidendo il primo, quando il danneggiato è persona giuridica, normalmente con la sua sede statutaria, a meno che non sia dimostrato che quivi non si svolge la sua attività prevalente, tanto da escluderne la coincidenza con il centro di interessi della persona giuridica. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano in ordine a un'azione proposta da una società italiana di accertamento dell'illegittimità di una condotta, consistente nella diffusione in Germania di valutazioni denigratorie in ordine alla sussistenza delle violazioni di una complessiva autoregolamentazione contrattuale e considerata come tale idonea a causare un pregiudizio professionale, ritenendo irrilevante il luogo di pubblicazione o di materiale immissione in circolazione della notizia lesiva e reputando invece decisivo il fatto che la società danneggiata avesse in Italia la propria sede statutaria, difettando la prova della preminenza dell'attività sociale in luogo diverso). 

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

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