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Costituzione di servitù di passaggio fili, cavi ed impianti alla P.A. – Cass. n. 18011/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Costituzione di servitù di passaggio di fili, cavi ed impianti connessi a reti di comunicazione elettronica ex art.92, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003 - Mancanza del consenso del proprietario del fondo servente - Procedura ablatoria ai sensi del d.P.R. n. 327 del 2001 e della l. n. 166 del 2002 - Necessità - Conseguenze.

 

In mancanza di consenso del proprietario dell'immobile gravato, il potere di costituire, su fondi privati, una servitù di passaggio di fili e cavi funzionali agli impianti di reti di comunicazione elettronica è attribuito, dall'art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003, alla Pubblica amministrazione, la quale procede mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo di carattere ablatorio, ai sensi del d.P.R. n. 327 del 2001 e della l. n. 166 del 2002, non trovando invece applicazione, quale conseguenza dell'assegnazione "ex lege” di siffatto potere all'autorità amministrativa, la disciplina dettata dagli articoli 1032 e ss. c.c. né, dunque, la possibilità che tale imposizione coattiva sia l'effetto di una pronuncia giudiziale.

Corte Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18011 del 23/06/2021 (Rv. 661710 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1032

 

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