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Domanda di trattamento terapeutico – Cass. n. 1781/2022

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Persona disabile - Domanda di trattamento terapeutico - Omesso riconoscimento - Controversia - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

 

La domanda di condanna dell'ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non essendo dubbio che, in presenza di un "pubblico servizio", debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1781 del 20/01/2022 (Rv. 663724 - 01)

 

Corte

Cassazione

1781

2022