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Controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso dell'imposta – Cass. n. 761/2022

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso dell'imposta - Riparto di giurisdizione - Accertamento dell'indebito con sentenza passata in giudicato - Equiparazione al formale riconoscimento del credito - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.

 

Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario, configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato, ipotesi a cui va equiparata quella in cui la certezza dell'indebito derivi da una sentenza passata in giudicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto spettare alla giurisdizione ordinaria l'azione proposta da un'azienda ospedaliera di condanna del concessionario della riscossione al versamento di quanto ricevuto a seguito di pignoramento presso terzi in esecuzione di una cartella di pagamento di cui, con sentenza divenuta irrevocabile, era stato accertato lo sgravio da parte dell'ente impositore).

Corte di Cassazione, Sez. U -, Ordinanza n. 761 del 12/01/2022 (Rv. 663585 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033

 

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Cassazione

761

2022