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Procedura ad evidenza pubblica – Cass. n. 13595/2022

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Procedura ad evidenza pubblica - Fase procedimentale - Responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

 

In tema di procedure ad evidenza pubblica, la controversia relativa alla responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento del privato nella correttezza dell'azione amministrativa, spetta al giudice ordinario, anche in relazione alla fase procedimentale - in cui la P.A. agisce secondo regole di rilievo pubblicistico - che intercorre tra l'aggiudicazione provvisoria, al termine della procedura di selezione della migliore offerta, e l'aggiudicazione definitiva, cui segue di regola il contratto, laddove a fondamento della domanda risarcitoria sia posta una responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, senza contestare la legittimità dell'esercizio della funzione pubblica ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione, atteso che il presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, è sempre che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell'amministrazione e che la "causa petendi" si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 13595 del 29/04/2022 (Rv. 664657 - 01)

 

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Cassazione

13595

2022