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Cause aventi parziale diversità di soggetti e di "petitum" – Cass. n. 11258/2022

Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione - Conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione - Presupposti - Cause aventi parziale diversità di soggetti e di "petitum" - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

 

La denuncia del conflitto reale, positivo o negativo di giurisdizione, a norma dell'art. 362 c.p.c., è ammissibile anche nel caso in cui fra i giudizi, svolti dinanzi a due diversi ordini giurisdizionali, vi sia una parziale diversità di "petitum" formale, allorchè questa sia comunque posta in relazione alla medesima "causa petendi". (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso in un caso in cui, in riferimento ad una convenzione urbanistica, il Tar aveva denegato la sua giurisdizione, in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento comunale di notifica delle spese sostenute in danno per la realizzazione di un canale di scolo e dell'ordinanza-ingiunzione emessa dallo stesso Comune per il pagamento di ratei scaduti, ed il tribunale adito aveva, a sua volta, denegato la giurisdizione ordinaria in relazione alla domanda di annullamento della medesima ordinanza-ingiunzione).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11258 del 06/04/2022 (Rv. 664653 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

 

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Cassazione

11258

2022