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Igiene e sanità pubblica - professioni ed arti sanitarie - servizio farmaceutico - esercizio della farmacia - medicinali - vendita – Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 19087 del 01/08/2017

Art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 39 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2009 - Trattenuta nei confronti del farmacista - Base di calcolo - Incidenza dell’IVA - Esclusione - Fondamento.

La trattenuta operata dal Servizio sanitario nazionale ex art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 39 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2009, a titolo di recupero del valore degli extra sconto praticati dalle aziende farmaceutiche, va effettuata utilizzando come base di calcolo l’importo dovuto al netto dell’IVA, in quanto il meccanismo previsto dalla norma non fa riferimento al prezzo dei medicinali ma a quanto pagato dal Servizio sanitario nazionale alle farmacie per l’erogazione dei farmaci.

Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 19087 del 01/08/2017