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Servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale – Cass. n. 18604/2020

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali -Prestazioni socio-sanitarie - Regime di accreditamento - Insorgenza di obbligazioni direttamente a carico della Regione Calabria - Esclusione - Fondamento.

Al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti dipendenti, la Regione rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore; pertanto, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Va confermato, quindi, che in base all'art. 7 della l.r. n. 23 del 2003 (riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari) e all'art. 13 della l.r. n. 24 del 2008(attributivo alle Asl della competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate),! contratti di gestione socio sanitaria riferibili alle ASL non svolgono alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale della Regione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18604 del 07/09/2020 (Rv. 658969 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

18604

2020