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Danni conseguenti a vaccinazione – Cass. n. 2474/2021

Igiene e sanita' pubblica - malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene) - vaccinazione - Danni conseguenti a vaccinazione - Indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 - Nesso causale - Sussistenza - Necessità - Criterio di probabilità scientifica - Portata - Fattispecie. Responsabilita' civile - causalita' (nesso di) - In genere.

In tema di danni da vaccinazione obbligatoria, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del "più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica). (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di indennizzo ex l.n. 210 del 1992, avanzata dai genitori di una minore rimasta invalida al 100%, sul presupposto che la c.t.u. svolta in grado d'appello aveva consentito di instaurare una relazione di mera possibilità - e non già di rilevante probabilità scientifica - tra le gravi patologie occorse alla minore e le vaccinazioni cui la stessa era stata precedentemente sottoposta).

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 2474 del 03/02/2021 (Rv. 660336 - 01)