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Organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali – Cass. n. 11566/2021

Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - personale dipendente - a rapporto convenzionale - Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta -Trattamento economico - Disciplina - Contratti collettivi nazionali e integrativi - Esigenze di riduzione della spesa - Atto di riduzione unilaterale del compenso - Natura - Illegittimità - Fondamento.

Il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con il s.s.n. è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della l. n. 833 del 1978 e 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che tale disciplina non può essere derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, dovendo pertanto considerarsi illegittimo l’atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., posto che il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11566 del 03/05/2021 (Rv. 661117 - 01)