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Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) – Cass. n. 36856/2021

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale -Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) - Natura - Enti pubblici non economici - Configurabilità - Conseguenze - Art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 - Applicabilità.

 

Le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) hanno natura giuridica di enti pubblici non economici, con la conseguenza che ad esse è applicabile l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla legge n. 30 del 1997, nel testo modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla legge n. 326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nemmeno minacciando con l'intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36856 del 26/11/2021 (Rv. 663319 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_480

 

Corte

Cassazione

36856

2021