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Facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato – Cass. n. 37752/2022

Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - in genere - Dirigenza medica - Incarico ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 applicabile "ratione temporis" - Facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.

 

In tema di dirigenza medica, la facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati per l'attribuzione di incarichi ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, "ratione temporis" applicabile - interpretato alla luce della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE sul lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle precisazioni fornite dal giudice eurounitario sul tema della repressione degli abusi -, può essere esercitata a condizione che persistano le esigenze temporanee, specificamente accertate, e che il rapporto non si protragga oltre il limite di durata massima dei 36 mesi complessivi. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva respinto la domanda di quattro medici - assunti all'esito di una procedura selettiva ed addetti, per quasi dieci anni in forza di plurimi rinnovi di contratti a termine, alla segreteria dei programmi di prevenzione oncologica - volta a conseguire l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei termino apposti ai predetti contratti).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 37752 del 23/12/2022 (Rv. 666385 - 01)

 

Corte

Cassazione

37752

2022