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Passaggio da regime di convenzionamento esterno a quello di accreditamento – Cass. n. 10154/2023

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) - Servizio sanitario nazionale - Passaggio da regime di convenzionamento esterno a quello di accreditamento - Natura del rapporto - Carattere concessorio - Sussistenza - Conseguenze - Necessità di provvedimento amministrativo e di contratto in forma scritta.

 

Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello dell'accreditamento non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, rimasto di natura sostanzialmente concessorio, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale, idoneo a riconoscere alla struttura la qualità di soggetto accreditato, o al di fuori di singoli e specifici contratti presupponenti la forma scritta "ad substantiam".

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10154 del 17/04/2023 (Rv. 667603 - 01)

 

Corte

Cassazione

10154

2023