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Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - svolgimento - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12334 del 15/06/2015

Svolgimento di mansioni superiori - Trattamento economico - Disciplina applicabile - Derogabilità da parte della contrattazione collettiva - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12334 del 15/06/2015

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di svolgimento di mansioni superiori si applica l'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sicché al dipendente spetta la corresponsione della differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore, senza che tale disciplina possa essere diversamente regolata dalla contrattazione collettiva il cui intervento è consentito nei casi di cui all'art. 52, comma 6, del medesimo d.lgs.; né può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 69, comma 3, del medesimo decreto, che si riferisce esclusivamente al trattamento economico del personale delle qualifiche ad esaurimento, al quale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12334 del 15/06/2015