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Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17304 del 24/08/2016

Licenziamento per giusta causa - Falsità nelle dichiarazioni - Oneri probatori - Criteri di riparto - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, nei casi in cui sia contestata, ex art. 55 quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001, la condotta di false dichiarazioni commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera (nella specie, relativa al possesso dei requisiti di ammissione ad un concorso), la prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, a carico del datore di lavoro, ha ad oggetto solo la falsità delle attestazioni delle dichiarazioni nella loro oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare la falsa attestazione, e la sua dipendenza da causa a lui non imputabile, in quanto solo l'autore è in grado di provare che la sua condotta è frutto di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle sue dichiarazioni.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17304 del 24/08/2016