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Impiego pubblico - impiegati e agenti delle ferrovie dello stato - collocamento a riposo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14210 del 12/07/2016

Prepensionamento volontario ex art. 1 della l. n. 141 del 1990 - Servizio effettivo utile alla pensione - Computo del servizio pregresso - Ricongiunzione formale - Necessità.

Con riguardo al prepensionamento volontario dei dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato, ai fini del computo del servizio effettivo utile alla pensione, l'art. 1, comma 4, della l. n. 141 del 1990 distingue tra "i servizi computabili d'ufficio" e quelli relativi a periodi di servizio pregresso, per i quali, richiedendo che siano stati già "computati" sulla base della domanda dell'avente interesse, presuppone l'avvenuta adozione di un provvedimento di riconoscimento o di ricongiungimento formale.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14210 del 12/07/2016