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Impiego pubblico - impiegati dello stato - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14113 del 11/07/2016

Dispensa dal servizio del lavoratore per inidoneità fisica o psichica - Art. 22 del c.c.n.l. 16 maggio 1995 comparto Ministeri - Comportamenti richiesti alla P.A. per il recupero al servizio attivo - Doverosità - Assenza di iniziativa del lavoratore - Irrilevanza.

In tema di esonero dal servizio, per inidoneità fisica o psichica, del pubblico impiegato, l'art. 22 ter del c.c.n.l. del 16 maggio 1995 comparto Ministeri, come integrato dall'art. 4 del c.c.n.l. del 22 ottobre 1997, si esprime in termini di assoluta doverosità riguardo ai comportamenti richiesti alla P.A., che deve esperire ogni utile tentativo per il recupero del dipendente al servizio attivo, se del caso con mansioni diverse e, in carenza di posti e previo consenso dell'interessato, anche inferiori, nonché in termini di mera possibilità in ordine alla provenienza della richiesta, di reinquadramento, dal dipendente, sicché, anche in assenza dell'iniziativa del lavoratore, non più idoneo alla mansione, il datore di lavoro pubblico non è esonerato dal percorrere tutte le strade alternative, previste nello stesso c.c.n.l., prima di adottare il provvedimento di dispensa.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14113 del 11/07/2016