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Stabilizzazione del personale precario

Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - in genere - stabilizzazione del personale precario - diritto soggettivo - esclusione - proroga dei contratti a termine in scadenza - limiti.

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23019 del 26/09/2018

>>> In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione sono effettuati - in presenza dei requisiti soggettivi previsti - nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno; di conseguenza, in assenza dei presupporti, non è configurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione - escludendosi, pertanto, l'esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai suoi potenziali destinatari - né un diritto alla proroga dei contratti a termine in scadenza, ammissibile solo nell'ipotesi di concreta possibilità di definire utilmente la procedura finalizzata alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23019 del 26/09/2018