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Impiegati dello stato - disciplina - in genere qualificazione del rapporto - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3314 del 05/02/2019

impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - in genere qualificazione del rapporto - modalità concrete di svolgimento - subordinazione - indici - accertamento - conseguenze - diritto alla retribuzione ex art. 2126 c.c. - obbligo di versamento della contribuzione - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - in genere in genere - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3314 del 05/02/2019

In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo ravvisato gli estremi della subordinazione nella prestazione lavorativa resa in favore di una provincia, aveva condannato quest'ultima al versamento dei contributi sui compensi effettivamente percepiti, benché la pretesa relativa alle differenze retributive fosse stata giudicata infondata per carenza di allegazioni idonee).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3314 del 05/02/2019

pubblico impiego privatizzato

Cod_Civ_art_2126, Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2222