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Passaggio dal ruolo della dirigenza statale al Garante privacy – Cass. n. 11548/2021

Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione - Passaggio dal ruolo della dirigenza statale al Garante privacy - Inquadramento - Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante - Tabella di corrispondenza allegata - Interpretazione - Disapplicazione - Presupposti - Esclusione - Fattispecie.

In tema di passaggio dal ruolo della dirigenza statale a quello del Garante privacy, l'attribuzione delle qualifiche presso l'amministrazione di destinazione deve avvenire sulla base della Tabella di corrispondenza allegata al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del Garante per la protezione dei dati personali n. 2 del 28 giugno 2000, senza che sussistano ragioni per la disapplicazione di detto atto, adottato per razionalizzare e armonizzare la disciplina relativa a profili professionali provenienti da differenti realtà ordinamentali, per il solo fatto che non sia stato operato un livellamento verso l'alto di tutte le categorie dirigenziali, che sempre hanno presentato differenziazioni in ragione delle diverse responsabilità loro attribuite. Va quindi escluso che costituisca elemento in sé integrante un pregiudizio per la tutela della professionalità acquisita o per la garanzia del trattamento economico precedentemente goduto il fatto che, secondo la Tabella citata, gli ex dirigenti superiori abbiano diritto a essere inquadrati in un livello più elevato rispetto a quello riconosciuto agli altri dirigenti dello Stato o di amministrazioni pubbliche. (Nella specie, la S.C. ha negato il diritto del ricorrente, che non aveva mai rivestito la qualifica di dirigente superiore, ad essere inquadrato nel 18° livello, anziché nel 10°, previa disapplicazione della tabella di corrispondenza).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11548 del 03/05/2021 (Rv. 661157 - 01)