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Svolgimento di mansioni superiori – Cass. n. 36358/2021

Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - Dirigente - Svolgimento di mansioni superiori - Riconoscimento di un maggiore trattamento economico - Condizioni - Fattispecie.

 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, al di là del caso della reggenza, il principio che governa la remunerazione dirigenziale è quello dell’onnicomprensività, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, né, data l’unicità del ruolo, può configurarsi lo svolgimento di mansioni superiori ex art. 52 del citato d.lgs. ovvero ex art. 2103 c.c.; ne consegue che non ogni svolgimento di attività aggiuntive rispetto al proprio incarico e già proprie di altro dirigente può giustificare, a meno che la contrattazione collettiva non lo preveda, il riconoscimento di differenze retributive, essendo invece necessario che, quanto di aggiuntivo sia attribuito, comporti - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa e destinata, in assenza di regolare formalizzazione nei termini di un nuovo accordo, a far prevalere, rispetto alla regola della onnicomprensività, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., l’attività in concreto svolta, ove rispetto a questa siano in ipotesi previsti maggiori erogazioni retributive. (Nella specie, è stata disattesa la domanda avanzata da una dirigente di seconda fascia della Corte dei conti, sul rilievo che, secondo l’accertamento fattuale svolto dal giudice di merito, l’estensione dei compiti determinatasi dopo il pensionamento del dirigente generale non avesse comportato un reale subentro nella piena responsabilità dell’ufficio).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 36358 del 23/11/2021 (Rv. 663003 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126

 

Corte

Cassazione

36358

2021