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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬appello‭ ‬-‭ ‬poteri del collegio‭ ‬-‭ ‬rimessione della causa al giudice di primo grado‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13733‭ ‬del‭ ‬17/06/2014‭

Mancanza di motivazione nella sentenza di primo grado‭ ‬-‭ ‬Regressione del giudizio in primo grado‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Obbligo del giudice di appello di decidere nel merito‭ ‬-‭ ‬Sussistenza.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13733‭ ‬del‭ ‬17/06/2014‭


Il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli,‭ ‬tassativamente indicati,‭ ‬che ai sensi dell'art.‭ ‬354‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬comportano la rimessione della causa al primo giudice,‭ ‬dovendo il giudice del gravame,‭ ‬ove ritenga la sussistenza del vizio,‭ ‬porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda,‭ ‬senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione,‭ ‬che‭ ‬è privo di rilevanza costituzionale.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13733‭ ‬del‭ ‬17/06/2014‭