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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10517 del 21/05/2015

Ricorso per cassazione - Mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata - Declaratoria di improcedibilità del ricorso - Ricorso per revocazione - Prova dell'errore revocatorio - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10517 del 21/05/2015

In caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per carenza della copia notificata della sentenza impugnata, la prova della sua presenza nel fascicolo di parte può essere fornita dimostrando l'espressa menzione dell'atto nel ricorso originario notificato alla controparte, ovvero sulla base di altri elementi, a condizione che essi non rientrino nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a fornire tale dimostrazione e, dunque, diversi dall'indice a suo tempo vistato dalla cancelleria e poi ritirato dalla parte.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10517 del 21/05/2015