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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Decreto del giudice tutelare - Impugnazione - Tribunale in composizione collegiale - Fondamento - Conseguenze - Ricorribilità per Cassazione -

giurisdizione volontaria - procedimento - in genere - Decreto del giudice tutelare - Impugnazione - Tribunale in composizione collegiale - Fondamento - Conseguenze - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17956 del 01/07/2008

L'impugnazione con reclamo del decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, emesso dal giudice monocratico di prima istanza quale giudice tutelare, deve decidersi con sentenza del tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'art. 45 disp.att.cod.civ. ed in composizione collegiale ex art. 50 bis cod.proc.civ.; tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell'art. 339 cod.proc.civ., ma non ricorribile per cassazione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17956 del 01/07/2008