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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16984 del 01/08/2007

Provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione ai sensi degli artt.317bis, 330, 333 cod.civ. - Incidenza sul diritto processuale al riesame della decisione del primo giudice - Ricorribilità in Cassazione ex art.111Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16984 del 01/08/2007

Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale (come nel caso di provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, che disciplinino, limitino, escludano o ripristinino la potestà dei genitori naturali ai sensi degli artt.317 bis , 330,332,333 cod.civ.), il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art.111 settimo comma, Cost. non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, posto che la situazione strumentale in tal modo prospettata non assume certo una rilevanza sostanziale di decisorietà e definitività, che manca radicalmente in quella finale per la quale il ricorso straordinario non viene accordato.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16984 del 01/08/2007