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impugnazioni civili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10394 del 08/05/2007

Giudice di pace - Regola di decisione - Disciplina del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ. ex d.l. n. 18 del 2003 - Regola di decisione secondo diritto per le cause relative a contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 cod. civ . - Estensione di analoga regola alle controversie fra utente di pubblico servizio e monopolista esercente - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10394 del 08/05/2007

A seguito della sostituzione del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., da parte dell'art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 63 del 2003 e, quindi, della conseguente introduzione (per i giudizi iniziati dal 10 febbraio 2003; art. 1-bis di detto d.l.) della regola di decisione da parte del giudice di pace secondo diritto, per le controversie non eccedenti euro millecento, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod.cov., cioè mediante moduli o formulari, deve ritenersi - una volta considerato che l'esigenza della decisione secondo diritto obbedisce nelle intenzioni del legislatore alla necessità che le dette controversie vengano decise in modo uniforme, in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto - che un'analoga regola trovi applicazione alle controversie comprese entro quel valore, le quali originino da rapporti contrattuali che siano sottoposti ad uniformità di disciplina, perché intervenuti tra un utente ed un monopolista legale di un pubblico servizio, atteso che l'esigenza di uniformità di decisione, garantita dalla regola - di natura processuale - della decisione secondo diritto non può che ricorrere a maggior ragione allorquando l'uniformità di disciplina del rapporto discenda dalla legge, che, nell'assicurare il monopolio del servizio, impone al monopolista di garantire all'utente parità di trattamento. (Sulla base di tale principio la S.C. ha dichiarato inammissibile, in quanto la controversia, iniziata dopo il 10 febbraio 2003, era da intendersi soggetta a decisione secondo diritto, il ricorso contro la sentenza del giudice di pace resa in riferimento a rapporto contrattuale relativo ad un'attività ispettiva di prevenzione, esercitata da una A.S.L. e svolgentesi secondo regole uniformi, previste dalla legge e da deliberati di una giunta regionale).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10394 del 08/05/2007