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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24539 del 18/11/2014

Esercizio di attività defensionale "extra districtum" - Elezione di domicilio presso un difensore del distretto - Notificazione presso il domicilio eletto - Validità - Condizioni - Riscontro della correttezza dell'indirizzo presso il locale albo professionale - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24539 del 18/11/2014

La notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 cod. proc. civ., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24539 del 18/11/2014