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Impugnazioni civili - appello - eccezioni - nuove – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15271 del 04/07/2006

Domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale - Criteri distintivi - Eccezione riconvenzionale - Proposizione per la prima volta in appello - Nel vigore del testo originario dell'art. 345 cod. proc. civ. (applicabile nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995) - Ammissibilità.

Ricorre l'ipotesi della eccezione riconvenzionale (come tale ammissibile anche in appello, secondo la disciplina originaria di cui all'art. 345 cod. proc. civ.) allorquando il fatto dedotto dal convenuto sia diretto provocare il mero rigetto della domanda avversaria; integra invece vera e propria domanda riconvenzionale, preclusa in sede di gravame, l'istanza con la quale venga chiesto, oltre al rigetto dell'altrui pretesa, l'ulteriore declaratoria di tutte le conseguenze giuridiche connesse all'invocato mutamento della situazione precedente.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15271 del 04/07/2006