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Impugnazioni civili Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25452 del 06/12/2007

Sentenza di secondo grado - Impugnazione con appello e con ricorso per cassazione - Litispendenza - Esclusione - Ravvisabilità di questione di ammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Decisione spettante al giudice dell'impugnazione ritenuta ammissibile - Fattispecie. 

Non si versa in ipotesi di litispendenza nel caso in cui la medesima decisione di secondo grado venga impugnata sia con l'appello, sia con il ricorso per cassazione, giacché il predetto istituto processuale tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici che abbiano competenza a decidere, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti, mentre un tale problema non si pone nel caso in cui siano stati proposti avverso lo stesso provvedimento due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge, perché in siffatta ipotesi - venendo in questione l'ammissibilità dell'impugnazione, sulla quale non spiega alcun effetto la contemporanea proposizione di altro diverso mezzo di gravame - è il giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile a dover decidere sulla impugnazione, mentre l'altro deve dichiarare inammissibile il gravame dinanzi a lui proposto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse ravvisarsi la litispendenza nella contemporanea proposizione di ricorso per cassazione e di appello - dinanzi alla competente corte territoriale - avverso sentenza di tribunale su decisione di primo grado del giudice di pace, affermando altresì che l'unico rimedio esperibile era appunto il ricorso per cassazione, che doveva essere deciso in base ai relativi motivi d'impugnazione).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25452 del 06/12/2007