Impugnazioni civili - appello - incidentale - forma – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9752 del 10/05/2005
Giudice di pace - Sentenza pronunciata secondo equità - Ricorribilità in cassazione - Limiti.
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai numeri uno e due dell'art. 360 cod. proc. civ., anche (con riferimento al n. tre dello stesso articolo) per violazioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generale dell'ordinamento e della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge. Inoltre, le sentenze suddette sono soggette a ricorso per cassazione (in relazione al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.) per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonea ad evidenziare la "ratio decidendi". (Fattispecie relativa alla responsabilità dell'insegnante per "culpa in vigilando").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9752 del 10/05/2005