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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14296 del 15/06/2010

Valutazione e integrazione di norme legislative e contrattuali (CCNL di settore e accordo integrativo) nell'ambito dei poteri spettanti alla potestà decisoria di ogni giudice - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a responsabilità amministrativa da indebita fruizione di permessi sindacali.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso una decisione della Corte dei conti con cui si deduca l'indebita violazione dei limiti della giurisdizione che si assume perpetrata attraverso la disapplicazione della normativa sindacale di settore: non integra infatti l'ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale, cui soltanto può riconnettersi il ricorso ex art. 362 cod. proc. civ., la valutazione critica delle norme legislative e contrattuali del CCNL di settore e dell'accordo integrativo, operata dalla Corte dei Conti (nella specie sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana) nell'ambito dei poteri spettanti alla potestà decisoria di ogni giudice, al fine di individuare la "regula iuris" da applicare alla fattispecie relativa a responsabilità amministrativa da indebita fruizione di permessi sindacali.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14296 del 15/06/2010