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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21366 del 15/10/2010

Controversia in materia di lavoro - Contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda - Deposito insieme al ricorso - Omissione - Allegazione al fascicolo di merito - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso.

Nel giudizio di cassazione, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21366 del 15/10/2010