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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21255 del 14/10/2010

Riassunzione del giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo - Termine di decadenza - Osservanza - Procedimento introdotto erroneamente con citazione - Condizione - Deposito in cancelleria dell'atto nel termine di decadenza - Necessità.

In tema di giudizio per l'equa riparazione del danno cagionato dall'irragionevole durata del giudizio che deve essere introdotto con ricorso, anche la riassunzione in sede di rinvio va fatta nella medesima forma e, laddove sia fatta in forma di citazione anziché in quella di ricorso, il giudizio risulta tempestivamente incardinato, secondo quanto previsto dall'art. 393 cod. proc. civ., soltanto qualora l'atto sia stato altresì depositato in cancelleria entro il termine di decadenza stabilita dalla legge.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21255 del 14/10/2010