Skip to main content

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10421 del 20/05/2016

Vizio riscontrato - Omessa pronuncia su un motivo di gravame - Giudicato implicito sulla sua ammissibilità - Condizioni e limiti - Conseguenze sulla valutazione del giudice del rinvio.

La cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado per omessa pronuncia su un motivo di appello non determina il giudicato implicito sulla sua ammissibilità, ove questa non sia stata espressamente affermata o, comunque, presa in considerazione dalla Corte di cassazione, sicché è rimessa al giudice del rinvio ogni valutazione, sia sul merito che sulla sua ammissibilità, in ordine al motivo di gravame non esaminato.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10421 del 20/05/2016