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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - competenza – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 02/02/2012

Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione - Individuazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Sussistenza - Alterità del giudice persona fisica rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata - Doverosità - Partecipazione al collegio in sede di rinvio di un giudice già componente del collegio della decisione cassata - Nullità relativa alla costituzione del giudice - Configurabilità - Ricorso alla ricusazione - Necessità - Insussistenza.

La sentenza che dispone il rinvio a norma dell'art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indimente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 cod. proc. civ.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 02/02/2012