Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - prove - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.3186 del 01/03/2012
Giudizio di rinvio - Necessità di nuovi accertamenti di fatto - Possibilità per il giudice di rinvio di rigettare per tardività le relative richieste istruttorie - Esclusione.
Il giudice del rinvio, al quale la S.C. abbia demandato il compito di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, non può sottrarvisi adducendo la tardività delle relative istanze istruttorie.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.3186 del 01/03/2012