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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - in genere – Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20166 del 07/10/2016

Riassunzione - Natura - Nullità - Sanatoria - Fondamento - Limiti - Efficacia "ex nunc".

In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di rinvio, ai sensi degli artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, 125 disp. att. c.p.c., 392 e 394 c.p.c., l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, ricollocando le parti nella posizione che già avevano, sicché le sue carenze possono sicuramente essere colmate grazie all'istituto della sanatoria, sia pure con effetto "ex nunc".

Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20166 del 07/10/2016