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Appello - prove - nuove - in genere - Art. 345 c.p.c. - Atti che dimostrano correttezza dell'attività processuale - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5610 del 26/02/2019

Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - in genere - Art. 345 c.p.c. - Atti che dimostrano correttezza dell'attività processuale - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

Il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 c.p.c., si riferisce ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile il deposito in appello della cartolina di ritorno concernente la notifica ex art. 140 c.p.c. alla parte non costituitasi in primo grado dell'atto introduttivo del giudizio, essendo detto deposito necessario per valutare la fondatezza della dedotta nullità di tale notifica, ai fini della verifica della regolarità dell'intervenuta dichiarazione di contumacia).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5610 del 26/02/2019

Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_140