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Divieto reformatio in peius – Cass. 12570/2019

Accertamento di un vizio di ultrapetizione nella sentenza di primo grado - Rimessione della causa al primo giudice

Il giudice d'appello, il quale accerti un vizio di ultrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12570 del 10/05/2019 (Rv. 653812 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Cod. Proc. Civ. art. 354 – Rimessione al primo giudice per altri motivi