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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 (Rv. 655413 - 01)

Vizio motivazionale - Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nuovo testo - Riferimento a questioni o argomentazioni - Inammissibilità - Fondamento.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo. (Nella specie, il professionista aveva impugnato l'esclusione dalla prededuzione del proprio credito professionale deducendo l'omessa valutazione degli effetti che sarebbero conseguiti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da lui predisposte per la società poi fallita).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 (Rv. 655413 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1Dlgs_14_2019_art_221, Dlgs_14_2019_art_006