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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8891 del 13/05/2020 (Rv. 657842 - 01)

Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Estinzione del processo e caducazione di tutte le attività espletate - Fondamento - Fattispecie.

La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, non assumendo rilievo che l'eventuale sentenza d'appello, cassata, si sia limitata a definire in rito l'impugnazione della decisione di primo grado ovvero abbia rimesso la causa al primo giudice e, dunque, manchi un effetto sostitutivo rispetto a quest'ultima pronuncia, poiché tale disciplina risponde ad una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento. (In causa avente ad oggetto la ripetizione di quanto versato a titolo di clausola penale e spese di lite nel corso di diverso giudizio tra le stesse parti, concluso con la mancata riassunzione davanti al giudice del rinvio successivamente all'accoglimento del ricorso per cassazione, la S.C. ha chiarito, in applicazione del principio massimato, che, avendo la medesima Cassazione espresso, nel precedente processo, il principio di diritto solo in materia di rideterminazione d'ufficio della clausola penale, la decisione circa la spettanza di una somma a tale titolo non era passata in giudicato perché, in conseguenza della detta mancata riassunzione, quell'intero processo era rimasto caducato e la restituzione di quanto versato, essendone venuto meno il titolo giudiziale, competeva all'istante).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8891 del 13/05/2020 (Rv. 657842 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Civ_art_1384, Cod_Civ_art_2033