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impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Cass. n. 12174/2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Chiamata di terzo in garanzia impropria - Scindibilità in appello della causa di garanzia - Condizioni - Fattispecie.

Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria, con la quale il convenuto voglia essere tenuto indenne dal garante per quanto sarà eventualmente condannato a pagare all'attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di manleva, venendo meno solo se l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto contro la decisione di merito, che aveva dichiarato inammissibile l'appello del convenuto notificato tardivamente all'attore, non solo per la parte relativa alla domanda principale, ma anche per quella di manleva, perché il terzo chiamato aveva messo in discussione la responsabilità del convenuto chiamante, così rendendo le cause inscindibili).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12174 del 22/06/2020 (Rv. 658074 - 01

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332

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cassazione

12174

2020