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Gruppo consiliare regionale - Spese sostenute dai singoli consiglieri – Cass. n. 622/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - corte dei conti - Gruppo consiliare regionale - Spese sostenute dai singoli consiglieri - L.r. Emilia Romagna n. 32 del 1997 - Approvazione del rendiconto da parte del comitato tecnico e deN'Uffido di Presidenza - Verifica del giudice contabile - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento.

Non è affetta da eccesso di potere giurisdizionale la pronuncia della Corte dei conti che accerti la responsabilità erariale di un consigliere regionale per illecita gestione del denaro pubblico ricevuto per le spese di rappresentanza del gruppo consiliare di appartenenza, pur in presenza dell'approvazione del rendiconto da parte del comitato tecnico e dell'Ufficio di Presidenza, previsto dalla l.r. Emilia Romagna n. 32 del 1997, in quanto tale atto, quale mera ratifica formale di spese già effettuate e non titolo giustificativo reso "ex ante", non esclude che le stesse siano non inerenti all'attività del gruppo, quanto ad entità e proporzionalità, o non effettive, per la non veridicità della documentazione, con manifesta difformità delle singole spese ammesse al rimborso, in termini di congruità e collegamento teleologico, rispetto alle finalità pubblicistiche dei gruppi, la cui verifica rimane nei limiti interni della giurisdizione del giudice contabile.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 622 del 15/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

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