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Cassazione (ricorso per) - deposito di atti – Cass. n. 4401/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Attestazione di conformità del provvedimento impugnato - Difensore nominato nel precedente grado - Nomina di altro difensore - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso.

E'improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e l'attestazione di conformità della copia analogica prodotta risulti sottoscritta, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, dopo che il cliente aveva già conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4401 del 18/02/2021 (Rv. 660510 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_369