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Procedimento civile - Nullità della procura – Cass. n. 8104/2021

Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - Procedimento civile - Nullità della procura - Omesso rilievo in primo grado - Sentenza - Proposizione dell'eccezione in comparsa conclusionale in appello - Inammissibilità - Fondamento.

La nullità della procura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile sicché, qualora essa non venga rilevata d’ufficio in primo grado, ne discende la nullità della sentenza che definisce il relativo giudizio, che si converte in motivo di gravame ex art. 161 c.p.c., da far valere tempestivamente con l’atto d’appello, non potendo essere dedotta in detta sede solo con la comparsa conclusionale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8104 del 23/03/2021 (Rv. 660896 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_352