Skip to main content

Eccezione di tardività del gravame – Cass. n. 5257/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Eccezione di tardività del gravame - Omessa pronuncia del giudice di appello - Conseguenze - Riproponibilità in sede di legittimità - Condizioni - Impugnazione della sentenza d'appello per vizio di omessa pronuncia - Necessità.

Se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l'onere di impugnare per cassazione la sentenza d'appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell'appello.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5257 del 25/02/2021 (Rv. 660604 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360_1